Se, nel corso di un controllo doganale, riscontra la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o il transito oppure se non gli può essere presentata la conferma secondo l’articolo 76a capoverso 2, l’UDSC lo notifica all’autorità competente del Cantone di domicilio del detentore dei cani. Se il detentore non è domiciliato in Svizzera, l’UDSC lo notifica al Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani o una mancata conferma presso il posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, l’UDSC lo notifica al Servizio veterinario di confine.
Se necessario, l’autorità competente ordina il respingimento.
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