Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:
furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chirotteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all’obbligo di autorizzazione;
tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;
tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.