Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:
i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.
Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:
1 i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;
gli acquari privati utilizzati per scopi ornamentali, anche se gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo;
le detenzioni di quaglie della specieCoturnix japonica , se sono tenuti al massimo 50 animali adulti.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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