Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.1
Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell’effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:
l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
2 la diminuzione dell’effettivo (data; nome e indirizzo dell’acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
Il registro di controllo dell’effettivo delle aziende di acquacoltura deve essere tenuto secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2 OFE3.4
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩