L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’azienda e non consentono la fuga degli animali;
1 nelle aziende di cui all’articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all’offerta di alimenti e all’utilizzo del suolo;
se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;
2 il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 85;
la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l’allevamento di pesci da ripopolamento;
per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l’esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.
È possibile derogare lievemente ai requisiti minimi di cui all’allegato 2:
durante una tournée: nei parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;
nei parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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