Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 196.
Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Chiunque cattura, marchia, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi o chi detiene pesci commestibili o pesci da ripopolamento a titolo non professionale deve fornire un attestato di competenza secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19931concernente la legge federale sulla pesca o secondo l’articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se, per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione, non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.2