(art. 10)
Osservazioni preliminari
– Le osservazioni preliminari di cui all’allegato 2 si applicano anche all’allegato 3. – Gli impianti per esperimenti con pesci sono valutati nel singolo caso nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 122. È consentito derogare alle dimensioni minime di cui all’allegato 2 qualora sia necessario per il raggiungimento dell’obiettivo sperimentale e sia stato autorizzato. I requisiti per la detenzione dei pesci sono definiti individualmente per ciascun impianto.
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