(art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio
Osservazioni preliminari
– Le osservazioni preliminari di cui all’allegato 2 si applicano anche all’allegato 3.
– Gli impianti per esperimenti con pesci sono valutati nel singolo caso nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 122. È consentito derogare alle dimensioni minime di cui all’allegato 2 qualora sia necessario per il raggiungimento dell’obiettivo sperimentale e sia stato autorizzato. I requisiti per la detenzione dei pesci sono definiti individualmente per ciascun impianto.