(art. 225)
Osservazioni preliminariNella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d’applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.
| Cifra | A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo | Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio | Periodo transitorio a partire dalla data dell’entrata in vigore | Campo d’applicazione della disposizione transitoria | Condizioni durante il periodo transitorio | |||||
| 1 | Art. 26 cpv. 1 | Divieto di utilizzare metodi di riproduzione per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione | 5 anni | ||||||
| 2 | Art. 27 | Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale da parte di specialisti | 5 anni | ||||||
| 3 | Art. 31 cpv. 1 | Formazione in agricoltura per chi accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito | 5 anni | ||||||
| 4 | Art. 31 cpv. 4 | Attestato di competenza per chi detiene o accudisce meno di 10 unità di bestiame grosso, bovini, suini, ovini, caprini, equidi, lama, alpaca, conigli o volatili | 5 anni | ||||||
| 5 | Art. 31 cpv. 5 | Attestato di competenza per la detenzione professionale di oltre 11 equidi | 5 anni | ||||||
| 6 | Art. 32 in combinato disposto con l’art. 224 | Castrazione di lattonzoli senza anestesia | Fino al 31.12.2009 | ||||||
| 7 | Art. 35 cpv. 3 | Divieto di installare nuove poste con gioghi elettrici | 5 anni | ||||||
| 8 | Art. 35 cpv. 4 lett. c | Utilizzo di trasformatori autorizzati | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 9 | Art. 37 cpv. 1 | Accesso all’acqua per i vitelli | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 10 | Art. 37 cpv. 4 | Alimentazione ricca di fibre grezze per i vitelli da ingrasso | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 11 | Art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1, tabella 2 | Settore di riposo per gli altri bovini | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | La superficie al suolo deve essere di: 1,80 m2per ogni animale fino a 200 kg; 2,0 m2per ogni animale fino a 300 kg; 2,3 m2per ogni animale fino a 400 kg; 2,5 m2per ogni animale di oltre 400 kg. | ||||
| 12 | Art. 39 cpv. 3 | Divieto di tenere i bovini da ingrasso di oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera profonda | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 13 | Art. 40 cpv. 1 | Uscita durante il periodo di foraggiamento invernale | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 che beneficiano di una deroga | |||||
| 14 | Art. 40 cpv. 3 | Separazione dei vitelli in caso di stabulazione fissa delle madri o delle nutrici | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 15 | Art. 41 cpv. 2 secondo periodo | Bordo rialzato nei box di riposo per i bovini | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 16 | Art. 41 cpv. 3 | Ricovero degli animali partorienti in una zona speciale nelle stalle a stabulazione libera | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 17 | Art. 44 | Esigenze comportamentali dei suini | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 18 | Art. 45 cpv. 1 | Accesso all’acqua per i suini | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 19 | Art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 3 cifre 31 e 32 | Superficie globale e superficie di riposo per i suini | 10 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perforati e per i box con area di defecazione esterna, la superficie globale per ogni animale deve essere di: 0,30 m 2 per i suinetti svezzati fino a 25 kg; 0,45 m 2 per i suinetti di 25–60 kg; 0,65 m 2 per i suini di 60–110 kg; 1,3 m 2 per le scrofe. Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono avere i pavimenti perforati (con fenditure o fori). | ||||
| 20 | Art. 49 cpv. 2 | Evitare tra i suini il reciproco allontanamento dal trogolo durante il pasto | 15 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 21 | Art. 52 cpv. 1 | Divieto di stabulazione fissa per gli ovini | 10 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | 1. Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all’aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. 2. Non possono essere tenuti legati ininterrottamente per oltre due settimane. 3. L’uscita in inverno deve essere concessa entro il 1° settembre 2010 | ||||
| 22 | Art. 55 cpv. 1 | Uscita per i caprini tenuti legati | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 23 | Art. 55 cpv. 3 | Settore di riposo con lettiera per i caprini | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 24 | Art. 59 cpv. 1 | Divieto di stabulazione fissa per gli equidi | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 25 | Art. 59 cpv. 3 | Contatto sociale per gli equidi | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 26 | Art. 61 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1 tabella 7 | Aree d’uscita per gli equidi | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 27 | Art. 61 cpv. 4 | Uscita per le giumente d’allevamento con puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 28 | Art. 61 cpv. 5 | Uscita per gli equidi utilizzati | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | Su richiesta del detentore di animali, l’autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il 1° settembre 2023 se: 1. l’area d’uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma gli equidi vengono utilizzati ogni giorno; 3. l’azienda conta più di 10 equidi; e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza. | ||||
| 29 | Art. 63 | Divieto dell’uso di filo spinato | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 30 | Art. 66 cpv. 2 | Lettiera sul pavimento del pollaio su almeno il 20 per cento della superficie calpestabile dai volatili domestici | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 31 | Art. 66 cpv. 3 lett. c | Posatoi sopraelevati per gli animali d’allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 32 | Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e | Possibilità di nuotare per anatre e oche, possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 33 | Art. 68 cpv. 1 | Formazione prima dell’acquisto di un cane | 2 anni | ||||||
| 34 | Art. 68 cpv. 2 | Formazione dopo l’acquisto di un cane | 2 anni | ||||||
| 35 | Art. 72 cpv. 5 | Schermi nei box e nei canili per i cani | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 36 | Art. 85 cpv. 2 | Formazione specifica per una specie animale in piccole aziende detentrici di animali selvatici | 5 anni | ||||||
| 37 | Art. 85 cpv. 3 | Formazione in piccole aziende private detentrici di animali selvatici | 5 anni | ||||||
| 38 | Art. 97 | Formazione per le persone che si occupano di pesci e decapodi | 5 anni | ||||||
| 39 | Art. 117 | Requisiti per i locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 40 | Art. 119 cpv. 2 e 3 | Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008, eccettuate quelle di primati, cani e gatti | |||||
| 41 | Art. 150 | Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame | 5 anni | ||||||
| 42 | Art. 159 cpv. 1 terzo periodo | Assi trasversali sulle rampe per il trasporto di animali | 2 anni | ||||||
| 43 | Art. 165 cpv. 1 lett. h | Griglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi | 2 anni | Veicoli e rimorchi esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 44 | Art. 177 cpv. 2–4 | Formazione e aggiornamento del personale del macello | 5 anni | Durante il periodo transitorio nelle aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per cento del personale. | |||||
| 45 | Art. 203 cpv. 1 | Formazione dei formatori | 2 anni | Formazione per i detentori di cani | |||||
| 46 | Art. 203 cpv. 2 | Riconoscimento dei corsi per formatori | 2 anni | Formazione per i detentori di cani | |||||
| 47 | Art. 205 lett. c | Attestazione del controllo esterno di qualità per i centri di formazione | 2 anni | Formazione per i detentori di cani | |||||
| 48 | Allegato 1 tabella 1 cifre 1 e 32 | Dimensioni (lunghezza e larghezza) per animali giovani in stabulazione fissa e per vacche in stabulazione fissa o in gruppo | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguenti | Per gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg: – larghezza di 90 cm e lunghezza di 145 cm; per gli animali giovani in posta corta di oltre 400 kg: – larghezza di 100 cm e lunghezza di 155 cm; per le vacche con un’altezza al garrese di oltre 130 cm: – in posta corta: larghezza di 110 cm e lunghezza di 165 cm; – in posta media: larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm; – box di riposo contro parete: larghezza di 120 cm e lunghezza di 240 cm; – box contrapposti: larghezza di 120 cm e lunghezza di 220 cm. | ||||
| 49 | Allegato 1 tabella 3 cifra 21 | Dimensione delle gabbie per scrofe | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | Non oltre un terzo delle gabbie può misurare 55 cm × 170 cm. | ||||
| 50 | Allegato 1 tabella 3 cifra 31 e osservazione 7 | Superficie per i verri e lunghezza del box | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 51 | Allegato 1 tabella 4 cifre 21 e 22 | Larghezza delle poste di foraggiamento e superficie del box per gli ovini | 10 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | 1. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la superficie calpestabile deve essere di: 0,5 m2per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg; 0,7 m2per gli ovini di un anno di 50–60 kg; 1,0 m2per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli; 1,5 m2per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli; 1,5 m2per gli arieti di oltre 70 kg. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la larghezza della posta di foraggiamento deve essere di: 20 cm per gli agnelli da ingrasso di 25–50 kg; 30 cm per gli ovini di un anno di 50–60 kg; 40 cm per le pecore madri di 60–70 kg senza agnelli; 60 cm per le pecore madri di 60–70 kg con agnelli; 50 cm per gli arieti di oltre 70 kg. La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento. | ||||
| 52 | Allegato 1 tabella 5 cifre 21, 32 e 33 | Superficie dei box, superficie della posta e numero di poste di foraggiamento per i caprini | 10 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | 1. Per i box singoli esistenti il 1° settembre 2008 la superficie di ogni box box deve essere di 2,5 m2per le capre di oltre 12 mesi e di 3,0 m2per i caproni. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il 1° settembre 2008 la superficie di ogni box deve essere di 0,4 m2per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m2per le capre fino a 12 mesi, di 1,0 m2per le capre di oltre 12 mesi e di 1,5 m2per i caproni. Almeno l’80 per cento dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. 3. Per ogni animale deve esserci almeno una posta di foraggiamento. | ||||
| 53 | Allegato 1 tabella 5 cifra 12 osservazione 2 | Poste perforate | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforato. | ||||
| 54 | Allegato 1 tabella 7 | Superficie per equidi | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabella | Possibilità di coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della specie | ||||
| 55 | Allegato 1 tabella 7 | Superficie per equidi | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 se la superficie dei locali presenta dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono ad almeno il 75 per cento delle stesse | |||||
| 56 | Allegato 1 tabella 9‑1 cifre 121 e 122 | Posatoi per pulcini e galline giovani | 2 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 57 | Allegato 1 tabella 10 cifre 12 e 13, 23 e 24 | Superfici per la detenzione in gruppo di cani domestici in box e canili | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 58 | Allegato 1 tabella 11 cifre 12 e 13 | Superfici per i gatti domestici | 5 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 59 | Allegato 2 | Recinti per gli animali selvatici | 10 anni | Detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008 con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi | |||||
| 60 | Allegato 3 tabelle 1 e 2 | Requisiti minimi per la detenzione di roditori in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio | 2 anni | detenzioni di roditori da laboratorio esistenti il 1° settembre 2008 | |||||
| 61 | Allegato 4 tabelle 1 e 2 | Altezza minima dei compartimenti per il trasporto di bovini, suini, ovini, caprini ed equidi | 5 anni | ||||||
| 62 | Allegato 4 tabella 3 | Spazio minimo per il trasporto di volatili | 5 anni |
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