Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051sulla protezione degli animali (LPAn); visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20032sull’ingegneria genetica3, ordina:
RS 455 ↩
RS 814.91 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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