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Art. 106

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il materiale dell’esercito è fornito dalla Confederazione.
  2. La Confederazione fornisce se possibile materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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