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Art. 114

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.
  2. .1
  3. Il Consiglio federale designa gli oggetti dell’equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.
  4. I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.2
  5. Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l’uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.3

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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