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Art. 116

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS.
  2. Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.

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