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Commenti: Art. 116 | Omnilex
Law
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Art. 116
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Art. 117
Art. 116
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS.
Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
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