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Art. 119

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale

L’esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest’ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

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