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Art. 126a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
  2. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 19302sull’espropriazione (LEspr).

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. RS 711

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