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Art. 126d

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
  2. La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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