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Art. 128a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 19501concernente la protezione delle opere militari non occorre un’approvazione dei piani.2
  2. La procedura semplificata d’approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell’interesse a mantenere il segreto.

Footnotes

  1. RS 510.518

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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