Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari.
1bis. Si concerta con le autorità cantonali e comunali.1
Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
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