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Art. 130a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari. 1bis. Si concerta con le autorità cantonali e comunali.1
  2. Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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