Torna alla legge

Art. 140

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato.Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile.Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.1
  2. A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.