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Art. 144

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d’istruzione.
  2. Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d’istruzione.1
  3. La Confederazione e i Cantoni provvedono nel quadro delle rispettive competenze a garantire la possibilità di conciliare la formazione civile con la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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