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Art. 147

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Le procedure scritte negli affari amministrativi e di servizio con le persone di cui all’articolo 17b della legge del 3 ottobre 20081sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS sono gestite elettronicamente con il sistema d’informazione Gestione dei servizi, con il consenso delle persone interessate.
  2. Il Consiglio federale stabilisce le diverse procedure.

Footnotes

  1. RS 510.91

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