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Art. 148i

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:
    1. sono in stretta relazione con i compiti principali dell’unità amministrativa;
    2. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
    3. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.
  2. Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l’economia privata.

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