Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace.1Nell’ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.2
Nuovo testo giusta la cifra II n. 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
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