La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie che l’esercito o l’amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e a terzi.
Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Si considerano terzi in particolare gli enti pubblici, gli impiegati dell’Amministrazione federale nonché i pazienti civili curati nel quadro dell’istruzione e durante gli impieghi.
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