L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:
attività civili o fuori del servizio di interesse pubblico;
avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.
Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.
I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:
è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l’appoggio della protezione civile o di società o associazioni militari riconosciute;
le persone previste a tal fine dispongono di un’istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
è garantita la sicurezza necessaria.
Possono essere messi a disposizione:
truppe in servizio d’istruzione;
formazioni di professionisti;
gli esercizi logistici dell’amministrazione militare della Confederazione;
il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.
Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e se:
le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni;
non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l’articolo 92;
non sono compromesse la capacità d’impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell’esercito; e
il conseguimento degli obiettivi del servizio d’istruzione non è considerevolmente pregiudicato.
Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari.
Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può:
prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;
obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l’aiuto a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.
Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.