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Art. 48d

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:
    1. attività civili o fuori del servizio di interesse pubblico;
    2. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.
  2. Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.
  3. I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:
    1. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l’appoggio della protezione civile o di società o associazioni militari riconosciute;
    2. le persone previste a tal fine dispongono di un’istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
    3. è garantita la sicurezza necessaria.
  4. Possono essere messi a disposizione:
    1. truppe in servizio d’istruzione;
    2. formazioni di professionisti;
    3. gli esercizi logistici dell’amministrazione militare della Confederazione;
    4. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.
  5. Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e se:
    1. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni;
    2. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l’articolo 92;
    3. non sono compromesse la capacità d’impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell’esercito; e
    4. il conseguimento degli obiettivi del servizio d’istruzione non è considerevolmente pregiudicato.
  6. Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari.
  7. Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può:
    1. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;
    2. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l’aiuto a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
    3. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.
  8. Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

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