Torna alla legge

Art. 64a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’esercito e l’amministrazione militare possono gestire piattaforme elettroniche per lo scambio interpersonale, non accessibile al pubblico, di informazioni e documenti
  2. Possono rendere accessibili al pubblico determinate informazioni e determinati documenti in forma digitale attraverso qualsiasi canale d’informazione. A tale scopo possono far capo a terzi e indennizzarli entro i limiti dei crediti stanziati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.