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Commenti: Art. 75 | Omnilex
Law
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
Art. 75
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510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
Per il servizio d’appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.
Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento.
Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.
In previsione di un servizio d’appoggio il Consiglio federale può:
costituire formazioni;
prevedere servizi d’istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio;
acquistare equipaggiamenti e materiale.
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