Non appena è prevista o decretata un’importante mobilitazione di truppe, l’Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.
Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all’elezione del generale.
Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137). ↩
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