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Commenti: Art. 88 | Omnilex
Law
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LM · Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare
Art. 88
Art. 87
Art. 89
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Art. 88
Art. 87
Art. 89
510.10
LM
Federal Act
1 gen 1996
Fonte originale
Il generale può modificare la struttura dell’esercito a seconda delle esigenze della situazione.
La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.
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