L’impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi disponibili sono insufficienti.
In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili.
In caso di navigazione aerea limitata l’impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari.
Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea.
L’impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la competenza di ordinare l’impiego delle armi al comandante delle Forze aeree.
È fatto salvo l’impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa.
Il DDPS emana le prescrizioni per l’impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
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