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Art. 92a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi disponibili sono insufficienti.
  2. In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili.
  3. In caso di navigazione aerea limitata l’impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari.
  4. Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea.
  5. L’impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la competenza di ordinare l’impiego delle armi al comandante delle Forze aeree.
  6. È fatto salvo l’impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa.
  7. Il DDPS emana le prescrizioni per l’impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

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