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Commenti: Art. 10 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 10
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
Il nome di un Comune deve essere univoco per l’intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.
Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui:
il medesimo nome è utilizzato da più Comuni;
il nome di più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.
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