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Commenti: Art. 19 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 19
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
L’Ufficio federale di statistica:
attribuisce a ogni Comune un numero vincolante;
allestisce, gestisce e pubblica l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.
L’elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.
I nomi e i numeri dei Comuni dell’elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.
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