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Commenti: Art. 25 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 25
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.
Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.
L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.
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