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Commenti: Art. 28 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 28
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
L’Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.
Possono presentare una domanda:
le imprese di trasporto concessionarie;
il Comune sul cui territorio è situata la stazione;
Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.
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