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Commenti: Art. 36 | Omnilex
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ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 36
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510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
L’Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.
Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.
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