Il SPPEs rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPSA ai propri collaboratori per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM1.
Il SPPEs comunica i dati dell’IPSA sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:
agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere;
agli organi competenti per la ciberdifesa;
al Servizio specializzato per l’estremismo in seno all’esercito;
al comando della polizia militare;
all’unità organizzativa Personale dell’esercito;
ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
al Servizio delle attività informative della Confederazione, fatto salvo l’articolo 5 capoverso 5 LAIn2;