I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:
a.1 garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell’esercito nei settori:
1. della truppa,
2. degli oggetti utilizzati a scopi militari dell’esercito, dell’amministrazione militare o di terzi;
b. adempimento del mandato in occasione di impieghi nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, nell’ambito delle decisioni delle competenti autorità;
c. istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b.
Con i suoi mezzi di sorveglianza e con il personale necessario, l’esercito può fornire alle autorità civili, su richiesta, prestazioni di sorveglianza aerotrasportate:2
a. per compiti di polizia e per la sorveglianza delle frontiere in occasione di impieghi urgenti e di durata limitata:
1. per la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza,
2. per la difesa da minacce alle frontiere, segnatamente per la prevenzione e la lotta contro trasferimenti di merci e passaggi della frontiera non autorizzati, nonché contro la criminalità transfrontaliera;
b. in caso di catastrofi naturali e per impieghi di ricerca e di salvataggio;
c. per impieghi di durata limitata di sorveglianza del traffico e per la sorveglianza di manifestazioni e dimostrazioni potenzialmente violente.
Gli impieghi ai sensi del capoverso 2 di particolare portata politica devono essere previamente approvati dal DDPS.
Il DDPS informa annualmente le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere in merito agli impieghi ai sensi del capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117;FF 2021 3046). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117;FF 2021 3046). ↩
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