512.43OCFQEFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.1
Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). ↩
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