512.43OCFQEFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.
Si deroga a tale principio nel caso di:
militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM;
proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio,eccetto in caso diinfortunicausati dal servizio militare;
militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.
Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.
I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.
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