512.43OCFQEFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:
al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all’articolo 4; e
dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.
Occorre inoltrare la seguente documentazione:
a.1 l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
1. una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,
2. l’indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
3. una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
b. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
c. l’apposito modulo debitamente compilato e firmato.
Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549). ↩