Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell’articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.
Collezionisti e musei devono:
tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va costantemente aggiornata;
essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne facciano richiesta.
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