Chiunque è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l’articolo 10 deve, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l’oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.
La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:
le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
le armi da fuoco d’ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall’amministrazione militare.
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