(art. 4 cpv. 1 lett. c, 5 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché 28b LArm)
- Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l’introduzione nel territorio svizzero di:
- pugnali di cui all’articolo 7 capoverso 3;
- coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
- coltelli a farfalla;
- coltelli da lancio.
- Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli di cui al capoverso 1 in particolare se sono utilizzati da persone disabili o determinate categorie professionali.
- L’acquisto, la mediazione o l’introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito soltanto a chi possiede un’autorizzazione.