L’autorità cantonale competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all’articolo 28c capoverso 3 LArm sono adempite e:1
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). ↩
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