514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 9b cpv. 2 LArm)
La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
L’acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d’acquisto.
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