514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un’arma, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm.
L’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se:
non sussistono indizi contrari; e
l’acquirente presenta per l’arma un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto di armi rilasciatagli da meno di due anni oppure una carta europea d’arma da fuoco valida.
Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, rilasciato al massimo tre mesi prima dell’alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell’alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.
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