(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)1
- Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.2
- L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame è terminato.3
- I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.
- Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
- L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.