514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 17 LArm)
Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
un estratto del registro di commercio;
l’attestato di superamento dell’esame per la patente di commercio di armi;
i piani e i dati dei locali commerciali.
L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.
La parte pratica dell’esame non è richiesta per chi:
non fa commercio di armi da fuoco;
è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.
Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all’autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all’estero.
Footnotes
Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). ↩
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