514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 19 cpv. 2 LArm)
All’autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diverse dalle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all’obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1.
L’autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell’arma. Può essere vincolata a oneri.
In caso di modifica di un’arma in un’arma da fuoco di cui all’articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm).
La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell’arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida del possessore.
L’autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore.
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