514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 25 cpv. 2bisLArm)
L’Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l’introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.
La domanda deve essere presentata dall’organizzazione che svolge la manifestazione all’Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l’apposito modulo.
La procedura d’autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a:
autorizzazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della presente ordinanza;
tiratori sportivi minorenni.
Se la procedura d’autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori.
L’Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d’autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell’autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione.
All’introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l’articolo 40 capoverso 3.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.