(art. 25a LArm)
Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero:
- i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;
- i membri di forze armate estere nell’ambito del protocollo militare;
- gli agenti di sicurezza con mandato statale nell’ambito di visite ufficiali annunciate;
- 1 i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
- 2 i membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.